Peste Suina, emessa Ordinanza regionale per permettere l’accesso ai parchi e transito sulle strade asfaltate.

L’ordinanza regionale esplicativa n.4/2022 integra l’ordinanza del Ministero della Salute valida per 6 mesi dal 13 gennaio al 13 luglio 2022, emessa dopo il rilevamento del virus della peste suina africana in alcune carcasse di cinghiale ritrovate in Liguria e nel basso Piemonte.

Tra i 36 Comuni liguri interessati si trova anche il Comune di Pieve Ligure

L’Ordinanza consente le seguenti attività:

  • Accesso alle aree verdi dei centri urbani
  • Accesso a parchi, spiagge, moli, strade lungomare e aree ricreative recintate dei centri abitati
  • Attività all’aperto sulle strade provinciali e comunali e su tutte le strade asfaltate anche private necessarie per raggiungere abitazioni, i luoghi di lavoro, i fondi agricoli di proprietà, le strutture ricettive aperte al pubblico

Non consente:

  • Caccia o pesca di qualsiasi specie
  • Raccolta di funghi o tartufi
  • Trekking, mountain biking e altre attività outdoor
  • Divieto di lasciare in libertà cani o altri animali domestici
  • Divieto di movimentazione degli animali da allevamento

Le seguenti attività sono sospese per 30 giorni (fino al 13 febbraio 2022):

  • Attività dei CRAS di recupero della fauna selvatica proveniente dalla zona infetta, salvo  che non sia autorizzata dal Servizio veterinario della Asl competente
  • Attività selvi-colturali (Sono consentiti solo i tagli per approvvigionamento di legna da ardere da parte dei residenti. Possono proseguire i cantieri di intervento già avviati alla data di entrata in vigore dell’ordinanza)

Ulteriori disposizioni per gli allevamenti:

  • Autoconsumo: macellazione immediata dei suini detenuti all’interno degli allevamenti familiari per autoconsumo previa visita clinica pre e post mortem da parte  del servizio veterinario delle Asl (revocate le limitazioni del numero di capi suini macellati per uso familiare) e divieto di ripopolamento per 6 mesi
  • Allevamenti bradi: abbattimento o macellazione immediata anche dei suini degli allevamenti bradi o semibradi e allevamenti misti (di suini, cinghiali e ibridi) con divieto di ripopolamento per 6 mesi
  • Allevamenti commerciali: programmazione della macellazione di suini e cinghiali presenti negli allevamenti di tipo commerciale entro 30 giorni, con divieto di riproduzione e ripopolamento per 6 mesi

Esclusivamente il personale autorizzato potrà accedere e percorrere la zona infetta per operazioni di verifica e recupero delle carcasse.

 

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