Sul tema della validità dell’ ISEE, dei puntamenti agli anni reddito e patrimoni in ISEE, il messaggio 20 settembre 2019, n. 3418 (all.) evidenzia la rilevante modifica all’articolo 4 sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto crescita), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad opera dell’articolo 7 decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101. [  “Art. 4-sexies. – (Termini di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e’ sostituito dal seguente: “4. La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all’inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare” ].

Tale disposizione (in Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019) ha modificato nuovamente il comma 4 dell’art. 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 che disciplinava la validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) e gli anni di riferimento dei redditi e patrimoni presenti nella stessa. In particolare, è stata confermata a regime la modifica del periodo di validità della DSU, stabilendo che questa è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre; pertanto, la validità delle DSU dal 1° gennaio 2020 coincide con l’anno solare.

La norma ripristina, inoltre, il puntamento dei redditi ai due anni antecedenti, superando il riferimento all’aggiornamento all’anno precedente che era stato previsto dal d.lgs 147/2017, a decorrere dal 1° settembre.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, varia, invece, l’anno di riferimento dei patrimoni della DSU. Nello specifico, posto che la norma prevede che dal 1° gennaio di ogni anno i redditi e i patrimoni della DSU “sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente”, ne deriva che l’anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella DSU viene uniformato e che, per entrambi, si tratta del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi, nel 2020 il riferimento è al 2018 sia per redditi che per patrimoni).

In sintesi, per le DSU presentate nel 2019 cambia unicamente il periodo di validità della DSU (dalla data di presentazione al 31 dicembre 2019), mentre continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di anno di riferimento dei redditi e patrimoni (redditi percepiti nel secondo anno precedente e patrimoni posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente). Per le DSU presentate dal 1° gennaio 2020, invece, si applicherà la nuova validità e anche il nuovo puntamento relativo ai patrimoni, come chiarito precedentemente.

 

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