Regione Liguira ha prorogato la validità dell’autocertificazione per l’esenzione ticket da reddito fino al 31 marzo 2017.

La scadenza non vale per gli ultra65enni e per i bambini sotto i sei anni per i quali la Regione ha deciso invece di prorogare automaticamente la validità dei certificati (Codice esenzione E01): questi cittadini potranno tranquillamente utilizzare i certificati di esenzione già in loro possesso, sempre che permangano i requisiti che danno diritto ad usufruire dell’esenzione; nel caso ci fossero delle variazioni nelle condizioni di reddito/status, queste andranno segnalate alla Asl di appartenenza.

Per tutti gli altri cittadini, vale la nuova scadenza del 31 marzo 2017 (prima era il 31 dicembre 2016). E cioè: i cittadini esenti per disoccupazione (E02) che sono sempre tenuti ad autocertificare il diritto all’esenzione; le persone con esenzione E03 e E04. Questi cittadini dovranno rinnovare l’attestato di esenzione recandosi agli sportelli della propria Asl entro il 31 marzo.

“È chiaro – spiega l’assessore Sonia Viale  – che chi non avesse necessità di utilizzare subito l’attestato di esenzione, non deve precipitarsi agli sportelli entro il 31 marzo. Basta che faccia il rinnovo al momento in cui avrà bisogno dell’attestato”. “La proroga – evidenzia ancora l’assessore regionale alla Sanità – nasce dalla precisa volontà di andare incontro alle esigenze dei nostri cittadini in modo da diluire tempi e modi ed evitare inutili code agli sportelli. Ricordo infatti che per convalidare l’esenzione c’è tempo anche dopo il 31 marzo, in particolare, si può richiedere la convalida del certificato direttamente nel momento in cui ci sia bisogno di una prescrizione o richiesta medica”. Per facilitare queste operazioni le Asl potenzieranno gli sportelli attivi con punti di informazione dedicati.

Questi i codici di esenzione:

  • E01: cittadini di età  inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
  • E02: disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
  • E03: titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;
  • E04: titolari di pensione minima, di età  superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
  • Hanno diritto altresì all’esenzione per le prestazioni farmaceutiche correlate alla patologia: i cittadini tra 6 e 65 anni affetti da patologie croniche appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a euro 36.151,98 (EPF).

 

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