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Pubblicazioni di matrimonio

Le celebrazioni del matrimonio civile, in Italia, sono regolate dal Codice civile (art. da 93 a 104) e dal nuovo Ordinamento dello Stato civile (art. da 50 a 62).

Il matrimonio civile deve essere preceduto dalla pubblicazione(sia per i riti civili, sia per i riti religiosi) e non può essere celebrato prima del quarto giorno dall’avvenuta ultima pubblicazione e non oltre i 180 giorni successivi alla compiuta pubblicazione.

La richiesta di pubblicazione, fissata con almeno 2 mesi di anticipo, e relativa dichiarazione vengono rese congiuntamente dagli interessati, senza più la presenza di due testimoni, all’ufficiale civile, il quale redige il verbale seduta stante sottoscrivendolo assieme agli sposi.

Il nuovo Ordinamento ha portato diverse innovazioni, modificando anche il Codice civileda cui le pubblicazioni sono regolate che si possono riassumere in questo modo:

  1. l’atto di pubblicazione non dovrà più essere verbalizzato sul registro delle pubblicazioni, ma è sufficiente un semplice verbale da inserire agli atti del fascicolo
  2. la richiesta di pubblicazione non deve più essere corredata da documentazione; l’ufficiale dello Stato Civile accoglie la dichiarazione degli sposi, accerta direttamente l’esattezza di queste verificando o acquisendo, d’ufficio, eventuali documenti
  3. la pubblicazione è eseguita solo nel Comune di attuale residenza degli sposi. Avrà la durata di 8 giorni non più comprendenti due domeniche
  4. l’eventuale opposizione al matrimonio non si presenta più all’ufficiale dello Stato Civile ma al Presidente del Tribunale che fissa la comparizione delle parti e ordina che il ricorso sia notificato a cura del ricorrente all’Ufficiale dello Stato Civile. Le pubblicazioni di matrimonio una volta eseguite avranno validità di 6 mesi; trascorso tale periodo, qualora non sia stato celebrato il matrimonio, si dovrà procedere a nuove pubblicazioni.

La richiesta di matrimonio deve essere fatta da ambedue gli sposi, o da persona che da essi ha ricevuto tale incarico, all’Ufficiale dello Stato Civile al quale devono dichiarare:

  • nome e cognome
  • la data e il luogo di nascita
  • la cittadinanza
  • la propria residenza
  • la loro libertà di stato
  • se esiste qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione (art.87 Codice Civile)
  • se hanno già contratto in precedenza matrimonio
  • se sono stati dichiarati interdetti per infermità mentale (art.85 C.C)
  • se sono stai condannati per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro (art.88 C.C.)

Quanto dichiarato dagli sposi sarà poi verificato dallo stesso ufficiale attraverso i documenti presentati, ovvero acquisiti d’ufficio per verificare l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione.

Le pubblicazioni (in marca da bollo da 14,62 euro) vengono affisse per 8 giorni consecutivi; trascorsi altri 3 giorni senza che sia stata presentata alcuna opposizione si può procedere al matrimonio.

Le pubblicazioni di matrimonio sono pubblicate sull’Albo pretorio online – pubblicazioni di matrimonio.



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