Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento dei Referendum, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero. Per partecipare al voto all’estero, tali elettori dovranno – entro il 26 aprile 2017 – far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione.
Si ricorda che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per il Referendum del 28/05/2017). L’opzione può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato.L’indirizzo di posta elettronica non certificata del Comune di Pieve Ligure al quale fare pervenire la predetta opzione nel termine suddetto è il seguente: demografici@comune.pieveligure.ge.it
L’indirizzo del Comune è: Comune di Pieve Ligure – Via Roma, 54- 16031 Pieve Ligure (GE);

L’indirizzo Pec è: comune.pieveligure@pec.it
Il fax è il seguente:  0103460861
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova – per motivi di lavoro, studio o cure mediche – in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del referendum; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).

             La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000). 

Condividi questo articolo: