Estratto della  :

Delibera Consiglio Comunale n.  10  del 28 aprile 2016

 OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2016 E DELLE DETRAZIONI.

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di IMU, sono tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, e possono essere così sintetizzate:

  • Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito (art. 1, c.10): è riconosciuta la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che:
  • il comodatario la utilizzi come abitazione principale
  • il contratto sia registrato
  • il comodante non possieda più di due immobili abitativi (non di lusso) di cui uno dato in comodato e uno utilizzato dallo stesso come abitazione principale e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
  • presenti apposita dichiarazione all’ufficio tributi
  • La riduzione del 25% dell’IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, dietro presentazione di apposita dichiarazione IMU all’ufficio Tributi
  • dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli
  • a seguito di numerosi cambiamenti normativi, allo stato attuale i terreni incolti nel Comune di Pieve Ligure si possono considerare non assoggettati all’imposta mancando il moltiplicatore; la continua evoluzione normativa e interpretativa potrebbe portare ad una diversa applicazione del tributo nel corso d’anno;
  • DATO ATTO che:
  • presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, c.2, del D.L. 201/2011
  • soggetti passivi sono, a norma dell’art.9, c.1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • l’art. 13, c.2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell’abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità’ ad uso abitativo

 

DATO ATTO che l’IMU non si paga per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo o ad essa equiparati, ad eccezione di quelli classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggette all’imposta:

 

DATO ATTO che la norma precisa che per “abitazione principale” occorre fare riferimento alle definizioni di abitazione principale come definito ai fini IMU dall’art.13, c.2, del D.L.n.201 del 2011 e chiarisce, di fatto, quali sono le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale; si tratta quindi di:

  • una sola abitazione dei residenti all’estero posseduta dai cittadini italiani AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d’uso;
  • abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci;
  • alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • ex casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità’ immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  • assimilati dal regolamento comunale: immobile posseduto da anziani o disabili a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato

L’IMU non si paga inoltre:

  • per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla legge 26/2/1994, n. 133;

DATO ATTO che:

  • l’imposta è riscossa a mezzo modello F24 o con bollettino postale, secondo modalità stabilite dallo Stato, dal Comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso
  • il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre

 CONSIDERATO che:

  • l’art.52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, é espressamente applicabile anche all’Imposta Municipale Propria in virtù del combinato disposto dell’art.13, c.13, del D.L. 201/2011 e dell’art.14, c.6, del D.Lgs 23/2011
  • l’IMU continua a essere disciplinato dall’art.13 del D.L. 6/12/11, n.201

DATO ATTO che la legge di stabilità 2016 ha predisposto il blocco degli aumenti dei tributi locali per l’anno 2016 ad eccezione della tari;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n.3DF del 18/5/12;

RICHIAMATO inoltre l’art.1, c.169, della L.296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO l’art.10 del D.L. 35 del 8/4/13 che sancisce:

  • a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1, c.3, del D.Lgs.28/9/98, n.360
  • l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico
  • in caso di mancata pubblicazione entro i termini stabiliti dalla legge, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente
  • il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito entro i termini stabiliti dalla legge (14 ottobre)
  • in caso di mancata pubblicazione entro il termine di cui sopra, si applicano gli atti pubblicati l’anno precedente;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C. approvato con deliberazione di C.C. n.17 del 28/7/14;

CONSIDERATO che la suddetta proposta di deliberazione è corredata dei pareri prescritti dall’art.49, c.1, del D.Lgs.267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio interessato e dal  Responsabile di Ragioneria e del parere di legittimità espresso dal Segretario  Comunale in virtù dell’art.10 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n.19 del 20/3/08 e s.m. e i. e dell’art.97, c.4, lettera d), del D.Lgs.267/2000, (allegato A alla proposta di deliberazione);

DATO ATTO che la deliberazione di cui alla presente proposta rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTI: il D. Lgs. 267/2000;

il vigente Statuto Comunale;

i vigenti Regolamenti Comunali;

DATO ATTO che contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio comunale on-line, il presente atto sarà trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari, in applicazione dell’art.125 del D.Lgs.18.8.00, n.267;

DELIBERA

 

  1. di dare atto che si intende abitazione principale l’immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell’abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità’ ad uso abitativo

 

  1. per quanto sopra, di confermare per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria come segue:

 

aliquota per abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art.13, c.7, del D.L. 201/2011: (cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6, C7) 0,4%
aliquota per immobili di categoria A10, C1, C3, gruppo D 0,76%
aliquota per abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) concessi in locazione a soggetti ivi residenti (dietro presentazione di apposita comunicazione prevista dal regolamento comunale IUC) – per i canoni concordati riduzione 25% dell’imposta 0,76%
aliquota per abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) dati in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado di parentela ivi residenti, con esclusione esplicita del coniuge,  dietro presentazione di apposita comunicazione prevista dal  regolamento comunale IUC – 0,76%
Per i comodati gratuiti in linea retta entro il primo grado con i requisiti di cui all’art. 1 comma 10 della legge di stabilità 2016 godono della riduzione dell’imponibile al 50% 0,76%
aliquota per le abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) in comproprietà in cui l’utilizzo esclusivo è stato concesso, da parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado di parentela, ad altro/i comproprietario residente/i, dietro presentazione di apposita comunicazione prevista dal regolamento comunale IUC 0,76%
aliquota per le abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) di proprietà di cittadini italiani iscritti all’Aire non locata e/o concessa in uso a terzi. Questa aliquota è applicabile per una sola abitazione tenuta a disposizione nel territorio dello Stato. Per ulteriori immobili a disposizione si applica l’aliquota di base 1.06% 0,76%
Aliquota per terreni agricoli o incolti esenti
aliquota per aree fabbricabili 1,06%
aliquota per immobili di categoria A, B, C2, C4, C5 C6, C7 tenuti a disposizione 1,06%
aliquota per immobili C2, C6, C7 non classificabili pertinenze dati il locazione o concessi in uso gratuito a terzi 1,06%
aliquota di base, di cui all’art. 13, c.6, del D.L. 201/2011           (per tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica) 1,06%

 

detrazione per abitazione principale e pertinenze: €. 200,00

 

 

  1. di trasmettere per via telematica, a norma dell’art.13-bis del Dl.201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini di legge, per la pubblicazione della stessa nel sito informatico di cui all’art.1, c.3, del D.Lgs.28/9/98, n.360;
  2. di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico;
  3. di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.
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