Estratto della :

Delibera Consiglio Comunale n.  9  del 28 aprile 2016

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) –  ANNO 2016

                                                            omissis

 DATO ATTO che la legge di stabilità 2016 (art.1, c.14) apporta significative novità in materia di TASI:

  • eliminazione dell’applicazione della TASI all’abitazione principale (ad eccezione degli immobili di categorie A/1, A/8 e A/9 cd. “abitazioni di lusso”, su cui la tassazione permane) sia nel caso in cui l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell’ipotesi in cui è il detentore a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale.

DATO ATTO che la norma precisa che per “abitazione principale” occorre fare riferimento alle definizioni di abitazione principale come definito ai fini IMU dall’art.13, c.2, del D.L.n.201 del 2011 e chiarisce, di fatto, quali sono le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale; si tratta quindi di:

  • abitazioni dei residenti all’estero posseduta dai cittadini italiani AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;
  • abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci;
  • alloggi sociali;
  • ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione;
  • immobile dei militari secondo i criteri definiti dal D.L.201/2011 e smi
  • assimilati dal regolamento comunale: immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che lo stesso non risulti locato;

 

DELIBERA

 

  • di stabilire per quanto sopra, per l’anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni TASI:
aliquota abitazione principale e relative pertinenze cat. A1, A8, A9 Zero per mille
aliquota abitazione principale e relative pertinenze (diverse da A1, A8, A9) Esente art. 1, c.14, legge di stabilità
aliquota abitazione principale e relative pertinenze (diverse da cat. A1, A8, A9) posseduta dai cittadini italiani AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (come definiti dall’art. 13, c.2, D.L.201/2011 come modificato dall’art.9 bis del D.L.47/2014). Esente art. 1, c.14 legge di stabilità
Aliquota per tutte le altre tipologie di immobili Zero per mille

di dare atto che il regolamento Comunale I.U.C. individua i servizi indivisibili e i relativi costi;

di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini di legge, mediante inserimento del medesimo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico;

di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18/8/2000 n.267.

 

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